Giugno 2005 |
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di Luca Gandolfi |
[Articolo del 08.06.2005]
Patrocinio gratuito: quello dei C.d.Z. vale di meno!
Secondo l’interpretazione della legge del Segretario Generale il Patrocinio Gratuito concesso dai C.d.Z. non da diritto alla riduzione del 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità
In
pochi lo sanno, eppure la notizia non è nuova e risale al febbraio del 2004,
quando il Segretario Generale veniva chiamato ad esprimere il suo parere su una
questione inerente il patrocinio gratuito concesso da un C.d.Z. per una
iniziativa.
Ne
emergeva quindi una diversa interpretazione rispetto a quella che, fino a quel
momento, era stata la prassi che equiparava il Patrocinio
Gratuito concesso dai C.d.Z. a quello del Comune che prevedeva oltre
all’utilizzo dello stemma del Comune o della Zona, anche la
riduzione del 50% dell’imposta comunale
sulla pubblicità.
Da
quel febbraio del 2004 non è più così. Il Segretario Generale ha infatti
citato la legislazione in vigore, in particolare richiama la lettera “b”
dell’Art. 16 “Riduzione
dell’imposta” del Decreto Legislativo
del 15 novembre 1993, n° 507, che citiamo: “La
tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: […] b) per la pubblicità relativa
a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali; […]”
Subito
dopo il Segretario Generale richiama il Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in cui all’Art. 2, comma 1, vengono definiti quali sono gli Enti Locali
(citiamo): “Ai fini del presente testo
unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città
metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.”
Mentre all’Art. 17, comma 1,
vengono definite le Circoscrizioni, di cui i Consigli di Zona sono gli organi
rappresentativi (citiamo): “I comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione,
di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle
funzioni delegate dal comune.”
Sulla
base di questi articoli citati, il
Segretario Generale del Comune di Milano (PG. 216886/2004 del 25/02/2004)
trae le seguenti conclusioni (citiamo): “Dal
combinato disposto dei suddetti articoli, si deduce che il Consiglio di Zona non
rientra giuridicamente nella definizione di ente pubblico territoriale, e
pertanto l’eventuale concessione di patrocinio da parte del medesimo non è
idonea a legittimare la riduzione dell’imposta sulla pubblicità prevista
dall’Art. 16, lettera b) del D.Lgs. 507/1993.”
Insomma,
per coloro che ancora vorranno chiedere il Patrocinio Gratuito ai C.d.Z. ci sarà
solo la possibilità di inserire sui volantini e le locandine lo stemma della
Zona e/o la dicitura “Con il patrocinio
del Consiglio di Zona …”, ma nulla più.
Per
ottenere la riduzione del 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità ormai
bisogna chiedere il patrocinio gratuito a qualcuno di quelli che l’Art. 2 del
D.Lgs. n° 267 del 2000 fa rientrare nella definizione di “enti locali”,
come ad esempio i comuni, le province e via dicendo.
Tale interpretazione lascia qualche perplessità, ma fino a quando non si riuscirà a dimostrare il contrario è quella che vale e ai Consigli di Zona non rimane che ingoiare un ennesimo boccone amaro.
Luca Gandolfi
Consigliere di Zona 5 (indipendente di CenstroSinistra)