Giugno 2005

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di Luca Gandolfi

[Articolo del 08.06.2005]

Patrocinio gratuito: quello dei C.d.Z. vale di meno!  

Secondo l’interpretazione della legge del Segretario Generale il Patrocinio Gratuito concesso dai C.d.Z. non da diritto alla riduzione del 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità

 

In pochi lo sanno, eppure la notizia non è nuova e risale al febbraio del 2004, quando il Segretario Generale veniva chiamato ad esprimere il suo parere su una questione inerente il patrocinio gratuito concesso da un C.d.Z. per una iniziativa.

Ne emergeva quindi una diversa interpretazione rispetto a quella che, fino a quel momento, era stata la prassi che equiparava il Patrocinio Gratuito concesso dai C.d.Z. a quello del Comune che prevedeva oltre all’utilizzo dello stemma del Comune o della Zona, anche la riduzione del 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Da quel febbraio del 2004 non è più così. Il Segretario Generale ha infatti citato la legislazione in vigore, in particolare richiama la lettera “b” dell’Art. 16 “Riduzione dell’imposta” del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n° 507, che citiamo: “La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: […] b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; […]

Subito dopo il Segretario Generale richiama il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in cui all’Art. 2, comma 1, vengono definiti quali sono gli Enti Locali (citiamo): “Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.” Mentre all’Art. 17, comma 1, vengono definite le Circoscrizioni, di cui i Consigli di Zona sono gli organi rappresentativi (citiamo): “I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

Sulla base di questi articoli citati, il Segretario Generale del Comune di Milano (PG. 216886/2004 del 25/02/2004) trae le seguenti conclusioni (citiamo): “Dal combinato disposto dei suddetti articoli, si deduce che il Consiglio di Zona non rientra giuridicamente nella definizione di ente pubblico territoriale, e pertanto l’eventuale concessione di patrocinio da parte del medesimo non è idonea a legittimare la riduzione dell’imposta sulla pubblicità prevista dall’Art. 16, lettera b) del D.Lgs. 507/1993.

Insomma, per coloro che ancora vorranno chiedere il Patrocinio Gratuito ai C.d.Z. ci sarà solo la possibilità di inserire sui volantini e le locandine lo stemma della Zona e/o la dicitura “Con il patrocinio del Consiglio di Zona …”, ma nulla più.

Per ottenere la riduzione del 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità ormai bisogna chiedere il patrocinio gratuito a qualcuno di quelli che l’Art. 2 del D.Lgs. n° 267 del 2000 fa rientrare nella definizione di “enti locali”, come ad esempio i comuni, le province e via dicendo.

Tale interpretazione lascia qualche perplessità, ma fino a quando non si riuscirà a dimostrare il contrario è quella che vale e ai Consigli di Zona non rimane che ingoiare un ennesimo boccone amaro.   

Luca Gandolfi

Consigliere di Zona 5 (indipendente di CenstroSinistra)

info@lucagandolfi.it

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