- Anno XIV  N° 2 - Febbraio 2010 - Pag. 5                             

Calderoli e Finanziaria: fine del decentramento?

Il Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009, ha approvato in via definitiva, il Disegno di Legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti locali e il Codice delle autonomie locali, già approvato in via preliminare nella seduta dello scorso 15 luglio.

Già il titolo dell’Art. 18 annuncia grossi cambiamenti: “Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale”. La soppressione riguarda però solo i Comuni con meno di 250.000 abitanti, e ci pare giusto, visto che non si comprende per quale ragione un piccolo Comune debba ulteriormente suddividersi al suo interno, quando già la sua limitata dimensione e popolazione gli consente di avere quelli che sono i vantaggi tipici del decentramento: un rapporto diretto con la cittadinanza.

Grossi cambiamenti sono però in serbo, già dal prossimo rinnovo, anche per le circoscrizioni dei Comuni con più di 250.000 abitanti, con una ulteriore distinzione dimensionale. Vediamo cosa è previsto (citiamo dal comma 4 dell’Art.18): “[…] nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. […]”.

Insomma, i Consigli di Zona di Milano, che rientrano evidentemente nella tipologia di quella dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, si ritroveranno con Consigli di Zona con solo 12 consiglieri eletti, presumibilmente 7 di maggioranza e 5 di opposizione. Il che vuol dire che se tre consiglieri di maggioranza saranno assenti ad una seduta perché influenzati, la maggioranza eletta dai cittadini rischia di andare sotto nelle votazioni. Non solo. Se rapprotiamo alla attuale realtà delle Zone, vuole anche dire che visto che tra quei sette di maggioranza ci sarà anche il futuro Presidente del Consiglio di Zona, i rimanenti sei non bastano neppure a coprire le presidenze di quelle che oggi sono le sette Commissioni permanenti. Problema risolvibile se i Comuni modificheranno nei prossimi mesi i Regolamenti dei rispettivi Decentramenti, adeguandoli alla nuova realtà posta in essere dalla normativa appena descritta (ma è nota la lentezza con cui il Comune di Milano mette mano a tali Regolamenti).

Che dire poi dei Comuni tra i 250.000 e i 500.000 abitanti che si ritroveranno dei Consigli di Zona con 8 consiglieri, 5 di maggioranza e 3 di opposizione. Il decentramento viene trasformato in qualcosa di meno di un’assemblea condominiale.

Non vorrei essere frainteso: è opinione ampiamente condivisa che i 41 consiglieri dei Consigli di Zona di Milano di oggi sono troppi. Va bene una riduzione numerica per ridurre i costi e aumentare l’efficienza decisionale, ma ci vuole un minimo di buon senso! Bisogna garantire una certa possibilità di rappresentanza democratica che un numero così ristretto come quello previsto nella riforma annulla. Con così pochi consiglieri eletti rischiano di rimanere esclusi dai futuri Consigli di Zona anche partiti politici che raggiungono percentuali di voto significative.

Per quanto riguarda le funzioni nulla si dice nella riforma e si rimanda alle decisioni che ciascun Comune adotterà nei nuovi Regolamenti del Decentramento.    

Tutti questi ragionamenti e considerazioni vengono però spazzati via dalla successiva entrata in vigore della Finanziaria 2010 (Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009), e da quanto sancito all’Art. 2, comma 186, punto “b” che citiamo: “soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; […]”. Soppressione senza se e senza ma. Soppressione passata sotto silenzio, almeno nei primi giorni, perché col fatto che il testo era stato blindato con la fiducia molti parlamentari avevano votato a scatola chiusa in base alle indicazioni del partito di appartenenza.

Sempre nello stesso comma viene soppressa anche la figura del difensore civico. Altre importanti riforme degli enti locali sono previste nei seguenti commi che citiamo: “184. […] il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.” e “185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

Rinviamo al prossimo numero ulteriori riflessioni sul tema.

 

Luca Gandolfi

Consigliere Provinciale di Milano

Di Pietro Italia dei Valori 

info@lucagandolfi.it

www.lucagandolfi.it

  

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Finanziaria e riforma Calderoli: la fine del decentramento

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