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Calderoli e Finanziaria: fine del decentramento?
Il
Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009, ha approvato in via definitiva, il Disegno di Legge di riforma degli organi e delle funzioni degli enti
locali e il Codice delle autonomie
locali, già approvato in via preliminare nella seduta dello scorso 15
luglio.
Già
il titolo dell’Art. 18 annuncia
grossi cambiamenti: “Soppressione
delle circoscrizioni di decentramento comunale”. La soppressione
riguarda però solo i Comuni con meno di
250.000 abitanti, e ci pare giusto, visto che non si comprende per quale
ragione un piccolo Comune debba ulteriormente suddividersi al suo interno,
quando già la sua limitata dimensione e popolazione gli consente di avere
quelli che sono i vantaggi tipici del decentramento: un rapporto diretto con la
cittadinanza.
Grossi
cambiamenti sono però in serbo, già dal prossimo rinnovo, anche per le
circoscrizioni dei Comuni con più di
250.000 abitanti, con una ulteriore distinzione dimensionale. Vediamo cosa
è previsto (citiamo dal comma 4 dell’Art.18): “[…]
nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle
funzioni delegate dal Comune. In ogni
caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono
essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni
con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti
superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000
abitanti. […]”.
Insomma,
i Consigli di Zona di Milano, che rientrano evidentemente nella tipologia di
quella dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, si ritroveranno
con Consigli di Zona con solo 12 consiglieri eletti, presumibilmente 7 di
maggioranza e 5 di opposizione. Il che vuol dire che se tre consiglieri di
maggioranza saranno assenti ad una seduta perché influenzati, la maggioranza
eletta dai cittadini rischia di andare sotto nelle votazioni. Non solo. Se
rapprotiamo alla attuale realtà delle Zone, vuole anche dire che visto che tra
quei sette di maggioranza ci sarà anche il futuro Presidente del Consiglio di
Zona, i rimanenti sei non bastano neppure a coprire le presidenze di quelle che
oggi sono le sette Commissioni permanenti. Problema risolvibile se i Comuni
modificheranno nei prossimi mesi i Regolamenti dei rispettivi Decentramenti,
adeguandoli alla nuova realtà posta in essere dalla normativa appena descritta
(ma è nota la lentezza con cui il Comune di Milano mette mano a tali
Regolamenti).
Che
dire poi dei Comuni tra i 250.000 e i 500.000 abitanti che si ritroveranno dei
Consigli di Zona con 8 consiglieri, 5 di maggioranza e 3 di opposizione. Il
decentramento viene trasformato in qualcosa di meno di un’assemblea
condominiale.
Non
vorrei essere frainteso: è opinione ampiamente condivisa che i 41 consiglieri
dei Consigli di Zona di Milano di oggi sono troppi. Va bene una riduzione
numerica per ridurre i costi e aumentare l’efficienza decisionale, ma ci vuole
un minimo di buon senso! Bisogna garantire una certa possibilità di
rappresentanza democratica che un numero così ristretto come quello previsto
nella riforma annulla. Con così pochi consiglieri eletti rischiano di rimanere
esclusi dai futuri Consigli di Zona anche partiti politici che raggiungono
percentuali di voto significative.
Per
quanto riguarda le funzioni nulla si dice nella riforma e si rimanda alle
decisioni che ciascun Comune adotterà nei nuovi Regolamenti del Decentramento.
Tutti
questi ragionamenti e considerazioni vengono però spazzati via dalla successiva
entrata in vigore della Finanziaria 2010
(Legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2009), e da quanto sancito all’Art. 2, comma 186, punto
“b” che citiamo: “soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale
di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e successive modificazioni; […]”. Soppressione senza se e
senza ma. Soppressione passata sotto silenzio, almeno nei primi giorni, perché
col fatto che il testo era stato blindato con la fiducia molti parlamentari
avevano votato a scatola chiusa in base alle indicazioni del partito di
appartenenza.
Sempre
nello stesso comma viene soppressa anche la figura del difensore civico. Altre importanti riforme degli
enti locali sono previste nei seguenti commi che citiamo: “184.
[…] il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità
della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.” e
“185. Il numero massimo degli assessori
comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del
numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il
numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna
provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della
provincia, con arrotondamento all'unità superiore.”
Rinviamo
al prossimo numero ulteriori riflessioni sul tema.
Luca Gandolfi Consigliere Provinciale di Milano Di Pietro Italia dei Valori |
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l titolo originale dell'articolo era:
Finanziaria e riforma Calderoli: la fine del decentramento
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